PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le strutture adibite all'allevamento intensivo di animali domestici.
      2. Scopo della presente legge è quello di tutelare la salute degli animali domestici di allevamento, di garantire loro diritti, benessere e condizioni minime per ogni specie.
      3. Le strutture atte ad ospitare animali domestici di allevamento devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
      4. I servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente possono effettuare controlli in qualsiasi momento sulle strutture che ospitano animali domestici di allevamento.
      5. Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee e nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali.

Art. 2.
(Criteri di valutazione).

      1. Per le finalità previste dall'articolo 1, il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le procedure e i criteri di valutazione da rispettare da parte dei responsabili delle strutture che ospitano animali domestici di allevamento.
      2. La procedura di valutazione deve prevedere il parere obbligatorio delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali, dei consumatori e degli utenti e di protezione ambientale e deve garantire il diritto all'informazione e la consultazione del pubblico.

 

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      3. Le norme e i comportamenti individuati dal decreto di cui al comma 1 devono tenere conto dell'evoluzione dell'etologia applicata ad ogni specie di animale domestico di allevamento.

Art. 3.
(Ispezioni).

      1. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile alla salute e al benessere degli animali domestici di allevamento deve essere ispezionato da personale specializzato, almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere tempestivamente rimossi. In caso di guasti di difficile riparazione, il responsabile della struttura danneggiata comunica immediatamente l'entità del guasto al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente che, dopo aver ispezionato l'impianto, può concedere al gestore un adeguato termine per la riparazione.
      2. Ogni impianto indispensabile al governo degli animali deve garantire, in caso di guasto, una soluzione gestionale alternativa.
      3. I proprietari e i conduttori sono responsabili della salute e del benessere degli animali. Qualora vi siano animali ammalati o sofferenti, essi devono richiedere l'immediato intervento specialistico del medico veterinario. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati in un apposito locale.
      4. Gli animali aggressivi o pericolosi per i loro simili devono essere isolati in un locale idoneo.
      5. I locali adibiti al ricovero devono essere provvisti di lettiera costituita da materiali non di sintesi e di un facile accesso alle strutture destinate all'alimentazione e all'abbeveraggio.
      6. Gli animali devono disporre di almeno otto ore al giorno di luce naturale. L'illuminazione artificiale deve essere di intensità adeguata e sufficiente per controllare gli animali in qualsiasi momento.

 

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Art. 4.
(Bovini).

      1. Per ogni ettaro di superficie si possono allevare dieci capi di bovini o capi equivalenti.
      2. Ogni bovino o capo equivalente, oltre i sei mesi di età, stabbiato in box, deve avere a disposizione una superficie pari a 7 metri quadrati. Gli animali mantenuti in stalla e vincolati alla posta devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 3 metri quadrati e devono poter pascolare per un periodo non inferiore a quattro mesi l'anno.
      3. Ogni animale deve avere una adeguata lettiera in paglia o altro materiale assorbente, che deve essere mantenuta asciutta e pulita. Sono vietate le superfici grigliate o in materiali duri.

Art. 5.
(Vitelli).

      1. Per gli allevamenti di vitelli o capi equivalenti, fino a sei mesi di età, si applicano le seguenti disposizioni:

          a) ogni vitello o capo equivalente stabulato in gruppo, fino a 150 chilogrammi di peso vivo o fino a tre mesi di età, deve poter disporre di uno spazio libero di almeno 1,5 metri quadrati. Oltre tale peso o oltre i tre mesi di età gli animali devono poter disporre singolarmente di almeno 3 metri quadrati. Lo spazio deve consentire comunque agli animali di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento;

          b) è vietato vincolare alla posta gli animali in modo continuativo; le stalle di tipo tradizionale, in cui gli animali sono vincolati alla posta, devono garantire loro un tempo adeguato per poter svolgere le funzioni etologiche e fisiologiche;

          c) gli animali malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta, confortevole e pulita;

 

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          d) gli animali devono essere nutriti in modo da garantire buone condizioni di salute e di benessere e un buon ritmo di crescita e da soddisfare le loro esigenze comportamentali; a tale fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente, nonché un minimo di mangime solido contenente almeno 100 grammi a pasto di fibre digeribili a partire dallo svezzamento e comunque non oltre il trentesimo giorno d'età;

          e) per ogni animale deve essere prevista una adeguata lettiera che deve essere asciutta, confortevole e pulita.

Art. 6.
(Suini).

      1. I suini o capi equivalenti non possono essere stabulati e vincolati alla posta. Ad ogni animale deve essere garantita una superficie pari ad almeno 2 metri quadrati e una lettiera di idoneo materiale assorbente da tenere asciutta, confortevole e pulita. Sono vietate le superfici grigliate o in materiali duri.
      2. L'utilizzo della lettiera permanente è possibile solo se questa viene mantenuta asciutta e pulita con sufficiente riordino del materiale e con aggiunta periodica di materiale fresco.

Art. 7.
(Ovini e caprini).

      1. Gli ovini e i caprini o capi equivalenti devono avere a disposizione, nei locali adibiti al ricovero, una superficie di almeno un metro quadrato a capo. Ogni animale deve disporre di una lettiera asciutta, confortevole e pulita.

Art. 8.
(Equini).

      1. Negli allevamenti di equini o nelle scuderie possono essere introdotti esclusivamente

 

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animali provenienti da allevamenti da riproduzione o da altre scuderie. Ogni box deve garantire una superficie di almeno 7 metri quadrati per animale adulto e di almeno 15 metri quadrati di paddock esterno con uno spazio per la lettiera non inferiore a 4,2 metri quadrati. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, confortevole e pulita.

Art. 9.
(Avicoli).

      1. Negli allevamenti di pollame, di gruppo o nelle singole gabbie, si devono garantire almeno 0,70 metri quadrati per capo. Negli allevamenti sono vietati i cicli antifisiologici e si devono, in ogni caso, rispettare i cicli giorno-notte. Ad ogni animale deve essere garantita una idonea lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.
      2. È vietata l'illuminazione artificiale permanente. L'introduzione di calore tramite la forzatura della luce deve essere certificata ed approvata da un medico veterinario.
      3. I tacchini allevati in gruppo devono avere a disposizione almeno un metro quadrato per capo e ad ogni animale deve essere garantita una idonea lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.
      4. Gli struzzi devono avere a disposizione almeno 200 metri quadrati di superficie per capo e devono disporre di ripari idonei, al cui interno deve essere sistemata una lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.

Art. 10.
(Cunicoli).

      1. I conigli devono avere a disposizione almeno 0,70 metri quadrati di superficie per capo sia nell'allevamento di gruppo sia nelle gabbie individuali; ad ogni animale deve essere garantita una idonea lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.

 

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Per le fattrici lo spazio a disposizione deve essere di almeno un metro quadrato di superficie per capo.

Art. 11.
(Interventi sull'anatomia e sulla fisiologia degli animali).

      1. Sono vietati gli interventi chirurgici quali il taglio del becco e la bruciatura dei tendini o delle ali nonché ogni altro intervento mutilante. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa solo al di sotto delle tre settimane di vita.
      2. È vietato mettere bendaggi oculari o qualsiasi altro tipo di schermatura visiva al pollame.

Art. 12.
(Alimentazione).

      1. Nell'alimentazione degli animali è vietato:

          a) utilizzare integratori preparati con farina di carne di animale;

          b) addizionare i mangimi con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi;

          c) somministrare sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea e vitamine se non per uso terapeutico, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

      2. I farmaci antibiotici e chemioterapici possono essere utilizzati solo per interventi terapeutici.
      3. Gli insilati di mais non possono superare il 50 per cento della razione totale dell'alimentazione quotidiana. Per il fieno silo il limite è aumentabile fino al 70 per cento. La qualità degli insilati deve essere valutata tramite analisi da effettuare a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.

 

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Art. 13.
(Trattamenti terapeutici).

      1. I trattamenti terapeutici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
      2. Sono vietati trattamenti a scopo auxinico.
      3. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce, in aggiunta a quelli previsti dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, ulteriori standard per valori di peso e di presenza di tessuto adiposo ammessi, tenendo conto, per ogni specie di animale, della tipologia, dell'età, della razza e del peso.

Art. 14.
(Tutela dei consumatori).

      1. Per garantire i consumatori in ordine ai sistemi di allevamento, il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione di studio, composta da nove membri esperti in materia.
      2. La commissione di cui al comma 1, entro un anno dalla sua istituzione, al fine di creare standard idonei a difendere nel migliore modo le tipologie animali e la produzione di carne o di latte, indica per ogni specie animale:

          a) un rapporto ottimale peso-età;

          b) le caratteristiche anatomo-morfologiche per ogni specie animale.

      3. In caso di mancato raggiungimento, nei termini stabiliti, degli obiettivi fissati al comma 2, i lavori della commissione possono essere prorogati una sola volta e per un massimo di sei mesi.

 

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Art. 15.
(Formazione).

      1. Per favorire una migliore conoscenza sugli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, organizzano corsi annuali di qualificazione professionale allo scopo di garantire agli operatori la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia.
      2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i soggetti che prestano attività lavorativa negli allevamenti di animali domestici.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli uffici scolatici regionali, le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, provvedono, anche attraverso campagne pubblicitarie o corsi specifici, ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 3, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 17.
(Sanzioni).

      1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 10.000.
      2. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Art. 18.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.